Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato contro Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Napoli ha rigettato la richiesta di autorizzazione di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. presentata dalla ricorrente; del provvedimento di comunicazione di preavviso di diniego della richiesta di autorizzazione di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; del Regolamento del Comune di Visciano (NA) āRegolamento Sale da Gioco e Giochi lecitiā, ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;Ā degli artt. 6 e 24 del Regolamento del Comune di Visciano āRegolamento Sale da Gioco e Giochi lecitiā, ove e per quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente; della Circolare del Ministero dell’Interno (…), ove e per quanto lesiva dei diritti ed interessi del ricorrente; della nota del Comune di Visciano, di cui si ignorano estremi e contenuto con la quale sono stati riportati i rilievi sulla distanza dai luoghi sensibili; della nota prot. Arma 12240/13-1 āPā della Legione Carabinieri, stazione di Tufino ove e per quanto lesiva dei diritti ed interessi della ricorrente; della relazione di servizio del 13.02.2019, ove e per quanto lesiva dei diritti ed interessi della ricorrente;Ā della relazione di servizio del 08.06.2019, ove e per quanto lesiva dei diritti ed interessi della ricorrente;Ā di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente, ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.
Nella sentenza si legge: “La societĆ ricorrente, premesso di essere abilitata all’attivitĆ di raccolta delle giocate tramite gli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. B. del TULPS, in virtù di apposita convenzione stipulata con la societĆ (…) (concessionario AAMS per l’attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lett. B.), contesta la legittimitĆ del provvedimento di rigetto dellāistanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., per l’installazione dei giochi pubblici di cui all’art. 110, comma 6, lett. B, del T.U.L.P.S. (apparecchiatura V.L.T.) nei locali siti in Visciano (…).
Il diniego della Questura di Napoli ĆØ motivato con riferimento alle seguenti duplici circostanze ostative: la constatazione del ruolo attivo svolto nellāattivitĆ della societĆ dal sig. -OMISSIS- ex marito di una delle due socie per il 50% delle quote sociali della -OMISSIS- soggetto pluripregiudicato, più volte arrestato e condannato, dichiarato socialmente pericoloso e delinquente abituale;Ā la rilevata violazione del Regolamento del Comune di Visciano sullāinsediamento delle sale da gioco e sullāinstallazione dei giochi leciti, nella parte in cui fissa le distanze minime dai luoghi sensibili.
Il ricorso ĆØ infondato. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta che lāamministrazione avrebbe erroneamente ritenuto esistente unāinfluenza nella gestione della societĆ da parte dellāex coniuge di una delle due socie (senza poteri di amministrazione) della societĆ , soggetto pluripregiudicato, senza tuttavia fornire neppure un rigo di motivazione circa le modalitĆ di esercizio della temuta influenza e senza procedere ad alcun ulteriore accertamento istruttorio da cui emergessero fatti imputabili alle dirette interessate (ovvero alle uniche due socie al 50% della societĆ ), sulla base dei quali fosse ragionevole dubitare della loro buona condotta o di un eventuale abuso della licenza richiesta.
La tesi di parte ricorrente ĆØ fuori centro. Ed invero, con chiara ed esaustiva motivazione, il provvedimento impugnato dĆ conto dellāapprofondita istruttoria svolta, allāesito della quale ĆØ emerso, in base a plurimi indizi, che il soggetto in questione, gravato da numerosi precedenti penali, più volte arrestato, più volte condannato, dichiarato socialmente pericoloso e delinquente abituale, ha sempre rivestito un ruolo attivo nella conduzione dellāattivitĆ , come puntualizzato nella precisa ricostruzione dei fatti minuziosamente riportata nelle premesse del provvedimento, con cui si dĆ conto della circostanza, confermata da plurime testimonianze, che il predetto svolgeva il ruolo di amministratore di fatto della societĆ .
Eā inoltre infondato il secondo motivo in diritto, con cui parte ricorrente lamenta che lāAmministrazione comunale, nel contestare il mancato rispetto delle prescrizioni sulle distanze delle sale slot dai luoghi sensibili di cui al regolamento comunale (rilevazioni, in tesi di parte, comunque affette da patente difetto di istruttoria), non avrebbe tenuto conto delle norme transitorie del medesimo regolamento, che, appunto prevedevano un differimento di 5 anni dell’entrata in vigore; differimento, in tesi, operante nella specie, avendo la societĆ presentato la propria richiesta di autorizzazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Regolamento.
GioverĆ richiamare lāart. 6 del Regolamento comunale, a mente del quale Ā«Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dellāesercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta lāattivitĆ deve essere distante almeno 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie; b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri; c) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette; e) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati; f) musei civici e nazionaliĀ» (comma 1).
Ed ancora, che Ā«Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilitĆ immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, allāinterno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 250 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, nĆ© agenzie di prestiti di pegno o attivitĆ in cui si eserciti lāacquisto di oro, argento od oggetti preziosiĀ» (comma 3).
Le disposizioni di cui al citato art. 6 del Regolamento trovano senzāaltro applicazione al caso allāesame in quanto, ai sensi del successivo art. 24, lāentrata in vigore delle prescrizioni relative alla localizzazione e alle distanze ĆØ differita di 5 anni, ma solo Ā«per gli esercizi giĆ autorizzatiĀ».
Ciò posto, ĆØ evidente che la ratio sottesa alla disciplina transitoria, come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, ĆØ quella di posticipare lāapplicabilitĆ del Regolamento stesso per le agenzie o i punti di scommessa giĆ autorizzati e funzionanti nel territorio del Comune, al solo fine di consentire alle stesse di adeguarsi alla nuova disposizione regolamentare più restrittiva, di talchĆ© la stessa non trova certamente applicazione nel caso allāesame.
Il motivo allāesame, nella parte in cui, sotto altro profilo, si articola nella deduzione dellāerroneitĆ dellāaccertamento svolto dal comune in relazione alla asserita violazione delle distanze tra la sala slot e alcuni punti sensibili, ĆØ per il resto inammissibile.
Ed invero, la ricorrente si ĆØ allāevidenza limitata ad asserire, del tutto genericamente, un preteso difetto di istruttoria, adombrando, peraltro in modo del tutto dubitativo, la violazione delle prescrizioni di legge in relazione alle modalitĆ di effettuazione dei rilievi e delle misurazioni, senza tuttavia fornire nemmeno un principio di prova sul fatto che le dette attivitĆ siano state mal espletate e senza contestare specificamente le risultanze dellāistruttoria stessa.
NĆ©, infine, potrebbe giovare allāaccoglimento della tesi della difesa ricorrente la censura, con cui ci si duole della violazione da parte del regolamento comunale dei principi di libertĆ di impresa e dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione, in quanto inammissibilmente formulata solo con lāultima memoria, peraltro nemmeno notificata.
In conclusione, il ricorso ĆØ respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente; spese compensate per il resto, stante la costituzione solo formale dellāavvocatura erariale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite verso il Comune resistente, che si liquidano in ā¬. 1.500,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate per il resto”.